Norme portabici, foto cover

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante i portabici ha creato grande confusione tra gli appassionati e anche tra gli stessi addetti ai lavori e, nell’arco di poco tempo, è stata sospesa dal Consiglio di Stato.

Quali erano le nuove norme per i portabici posteriori installati sulle autovetture e perché sono state ritenute illegittime?

Nuove norme sui portabici: i punti chiave della normativa sospesa

In sintesi, prima di passare al testo della circolare protocollo sospesa e all’Ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, ecco i punti salienti di cui avremmo dovuto tenere conto (validi esclusivamente per i cittadini italiani):

  • La larghezza del portabici non avrebbe dovuto superare la sagoma del veicolo, con il limite massimo di 2,35 m. La tolleranza di 30 cm di sporgenza dal veicolo tollerata finora sarebbe stata pertanto annullata
  • La lunghezza massima, biciclette caricate comprese, non avrebbe dovuto superare 1,20 m
  • Altezza massima: 2,50 m (unica normativa di cui tenere conto se il portabici fosse installato sul tetto)
  • Obbligo di esposizione del cartello per carichi sporgenti omologato a strisce bianche e rosse, di dimensione 50×50 cm
  • Se il portabici avesse coperto la targa del veicolo, avreste dovuto andare in un ufficio della Motorizzazione Civile per il collaudo e l’annotazione sul libretto di circolazione. Avreste dovuto inoltre dotarvi di una targa ripetitrice omologata, da esporre sopra al portabici
  • Se il portabici avesse ostruito fanali, stop o frecce, avreste dovuto dotarvi di dispositivi supplementari omologati da piazzare sul portabici
  • Multe. Da 87 a 344 euro se non aveste esposto il cartello per carichi sporgenti in base all’articolo 164 del Codice della Strada. Da 87 a 344 euro se non aveste esposto la targa ripetitrice (ove necessario) oltre al fermo amministrativo del veicolo (articolo 100). Da 430 a 1.731 euro più eventuale ritiro del libretto (articolo 78) per mancato collaudo presso la Motorizzazione Civile e, se necessario, per mancato aggiornamento della carta di circolazione
Se la targa non fosse stata visibile, avreste dovuto munirvi di una targa ripetitrice omologata

Come anticipato, queste norme sono state temporaneamente sospese dall’Ordinanza pubblicata in data 19/1/2024 dal Consiglio di Stato. Il ricorso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno, è stato proposto da:

  • Al-Ko Kober G.M.B.H/s.r.l.
  • Campingsportmagenta s.r.l.
  • Edi.Car di Bove Edi Giuseppe
  • F.C.E. Sas di Falconeri Emanuele & C.
  • Lima Trade S.r.l.
  • Peruzzo s.r.l.
  • Top Group s.r.l.

Andiamo ora a vedere che cosa diceva la Circolare Protocollo del 12/10/23 riguardante la nuova normativa sui portabici posteriori.

Circolare sui portabici, che cosa diceva?

La Circolare n. 25981 del 6 settembre 2023, dal titolo “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1” è stata chiarita attraverso la Circolare Protocollo 30187 del 12 ottobre 2023. Andiamo a vedere che cosa dice quest’ultima.

Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)

A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.

Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di
salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte
degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.

In quest’ultimo caso, l’UMC rilascerà il duplicato della CC/DU del veicolo inserendo, nelle righe descrittive, la dicitura “installabile struttura portabiciclette marca… tipo …”. Marca e tipo sono individuate sulla struttura amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura). L’omissione dell’aggiornamento della CC/DU comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

Larghezza della struttura amovibile

La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m. Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo“.

Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura

Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.

Il cartello per carichi sporgenti omologato è obbligatorio per legge

Installazione fin dall’origine in sede di omologazione di strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan

In detto ambito si chiarisce che le strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan possono essere destinate al trasporto dei velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli) come definiti nel Regolamento UE 168/2014, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo.

Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26

Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. si definisce “entità tecnica indipendente”:
un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell’allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente”.

Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo. Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall’attuale disciplina e conseguentemente abrogata.

Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli provenienti dall’estero e circolanti in qualsiasi stato dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.

Come fare per adeguarsi alla normativa sul portabici?

Per adeguarsi alle nuove norme riguardanti il portabici posteriore dovrete recarvi alla Motorizzazione Civile. I prezzi dovrebbero essere i seguenti:

  • Installazione della targa ripetitrice omologata (ove richiesto): 50,94 euro
  • Collaudo del portabici: 41 euro
  • Duplicato del documento di circolazione con annotazione dell’installazione del portabici: 42,20 euro

Sul documento di circolazione potrete fare inserire soltanto un modello di portabici. In caso di vendita del veicolo senza che il nuovo proprietario acquisti anche il portabici, quest’ultimo dovrà richiedere la cancellazione dell’annotazione dal libretto.

Motorizzazione Civile a Bergamo

Per maggiori info, qui trovate il testo integrale della Circolare Protocollo 30187.

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