bonus bici 2022

Bonus biciclette 2022: come funziona e come richiederlo? Oggi, cari lettori di BiciMtbEbike.com, vi risponderemo a qualche curiosità su questa tematica che, nel corso di questi ultimi due anni, ha suscitato molto interesse.

BONUS BICI 2022: COME FUNZIONA?

  • Il governo italiano ha stanziato cinque milioni di euro per l’acquisto di mezzi ecologici (ebike, biciclette, monopattini, abbonamento ai mezzi pubblici, servizi di sharing).
  • Non ci sarà nessuno sconto sull’acquisto, ma un credito di imposta fino alla cifra di 750 euro.
  • Il bonus vale per gli acquisti effettuati tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 e non, quindi, per i nuovi acquisti.

BONUS BICI 2022: COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE?

  • Secondo il Decreto del Ministero dell’Economia del 21 settembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2021): “il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020” e per ottenerlo, sarà necessario inoltrare un’apposita istanza, in via telematica, all’Agenzia delle entrate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto e dovrà contenere l’importo della spesa sostenuta nell’anno 2020.
  • Come già detto, il credito massimo è di 750 euro, ma sarà l’Agenzia delle Entrate a determinare la percentuale del credito di imposta spettante a ciascun soggetto.
  • Il bonus è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi come riduzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il 2022, come riporta l’articolo 4 del Decreto.
bonus bici 2022

E ora vi riportiamo qui i cinque articoli previsti dal Decreto in versione integrale.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente decreto, in attuazione dell’art. 44, comma 1-septies del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 74, comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, individua le modalità per l’accesso al credito d’imposta ivi previsto nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

  1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche di cui all’art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nella istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
  2. L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall’Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento di cui al comma 1.
  3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non e’ cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

ARTICOLO 4 – FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 3 è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

ARTICOLO 5 – CONTROLLI

  1. L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificati, rispettivamente, dall’art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Per saperne di più, visita il link sulla Gazzetta Ufficiale.

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